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Regolamento antidoping palio di buti 2012
Art.1 finalità Finalità del presente regolamento è di evitare che la prestazione normale di un cavallo possa esser modificata con l’impiego di farmaci che possano nuocere alla salute dell’animale ed il cui utilizzo possa essere configurato come “maltrattamento”. Scopo del controllo antidoping è anche quello di tutelare le Contrade dalla possibile presentazione di cavalli non idonei o non in perfette condizioni.
Art.2 sostanze proibite
Si considerano sostanze proibite tutte le sostanze che, per qualità o quantità, possono influire sulle prestazioni di un cavallo in gara. L’elenco delle sostanze proibite è quello del Regolamento ASSI/UNIRE in vigore alla data dell’approvazione del seguente regolamento.
Art.3 controllo antidoping
Sarà svolto da medici veterinari incaricati dal Seggio di Sant’Antonio per i prelievi, affidato a laboratori certificati, valutato da una Commissione Scientifica, nominata dal Seggio, per l’entità e la sanzione da applicare.
Art.4 accertamento identità del cavallo
L’identità del cavallo, già effettuata al momento delle visite ( vedi “visite cavalli” regolamento gara palio di buti), sarà verificata da incaricati del seggio col controllo documenti.
Art.5 prelievi
Tutti i cavalli che corrono il palio saranno sottoposti a prelievi di sangue sia alla pre-visita che dopo la corsa. La commissione veterinaria ha facoltà di richiedere ulteriori prelievi qualora lo ritenga necessario. Il prelievo eseguito alla pre-visita rimarrà a disposizione della contrada solo ed esclusivamente per eventuale contenzioso con fantino o proprietario del cavallo – mai verso il Seggio - allor quando, in caso di non negatività del prelievo del dopo corsa, il Seggio debba obbligatoriamente avviare le procedure sanzionatorie nei confronti di: responsabile cavallo e/o fantino e/o contrada.
Art.6 responsabilità civile e penale
6.1 il Seggio di Sant’Antonio con l’esecuzione dei prelievi di cui all’art. 5 del presente regolamento – in attuazione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 3 Ord. Min. Lav. 21/07/2011 – e con l’adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza quando gli saranno pervenuti i relativi esiti – è esonerato da ogni responsabilità civile e penale per l’eventuale uso di sostanze stupefacenti o dopanti da parte dei cavalli partecipanti alla competizione. 6.2 risponderà a livello civile e/o penale la persona che sarà stata indicata al momento della pre- visita, come la persona responsabile che aveva e ha la gestione del cavallo (cosiddetta persona responsabile ex lege) (vedi allegato 1 – 1 bis regolamento generale “Dichiarazione di responsabilità”). A tal fine ove sia indicato come responsabile un ente o una persona giuridica, si considererà persona responsabile il legale rappresentante dell’ente e/o colui che ne ha di fatto la rappresentanza, il controllo o la gestione. Il rifiuto di sottoscrivere il modulo di “dichiarazione di responsabilità” ( vedi allegato 1 e 1 bis regolamento generale) comporterà l’immediata esclusione del cavallo dalla gara e il ritiro della cauzione versata dal suo responsabile.
Art.7 responsabilità sportiva
La responsabilità sportiva grava sempre sulla contrada che ha presentato il cavallo e che potrà essere sanzionata, in caso di violazione del presente regolamento, ai sensi del successivo regolamento (vedi sanzioni).
Art.8 accettazione controllo antidoping
L’accettazione del controllo antidoping deve essere formalizzata mediante sottoscrizione, al momento della pre-visita, di apposito modulo (vedi allegato 1 o 1 bis regolamento generale) da parte del responsabile, individuato ai sensi del precedente art. 6 comma 2. Il rifiuto di sottoporre il cavallo a controllo preventivo antidoping comporta l’esclusione dello stesso dalla gara ed espone il responsabile cavallo al ritiro della cauzione.
Art.9 modalità e tempi dei prelievi
Il prelievo dei campioni di sangue e/o urina - eseguito dal veterinario addetto all’antidoping - si effettua (alla presenza del responsabile del cavallo, di un accompagnatore e dell’incaricato del Seggio) alla pre-visita, subito dopo la I° e II° batteria per i terzi classificati, per il secondo e terzo della batteria dei recuperi e per i tre finalisti dopo che questa si sia conclusa. 9.1 Alla presenza di un incaricato del Seggio, il responsabile del cavallo deve essere informato e può eventualmente assistere. La sua assenza implica la tacita accettazione del corretto protocollo del controllo antidoping. 9.2 il veterinario incaricato preleverà sangue e/o urina utilizzando, secondo protocollo, idonei materiali sterili monouso. 9.3 sangue e urina una volta prelevati verranno suddivisi in due campioni A e B. 9.4 il campione A consisterà in quattro provette da 10 ml cadauna mentre il campione B di due provette da 10 ml cadauna. L’urina eventualmente prelevata viene divisa in due flaconi uguali A e B.
Art.10 redazione del verbale di prelevamento campioni
Il verbale predisposto per la certificazione delle operazioni di prelievo deve essere compilato, in tre copie, dall’incaricato ai controlli del Seggio. Il verbale deve essere firmato dal veterinario, che esegue il prelievo, dal responsabile del cavallo o chi per esso, dal responsabile del Seggio. La prima copia del verbale è allegata ai campioni destinati al laboratorio. La seconda copia è consegnata al responsabile del cavallo sul quale sono stati eseguiti i prelievi. La terza copia resta al Seggio di Sant’Antonio. Art.11 analisi antidoping
I campioni prelevati verranno inviati ad un laboratorio certificato scelto dal Seggio di Sant’Antonio. Il laboratorio provvede ad esaminare il campione A. in caso di risultato non negativo, il laboratorio - entro le 72 ore - lo segnala al Seggio che comunica quindi l’esito alla contrada e al responsabile del cavallo.
Art.12 controanalisi
La Contrada e il responsabile cavallo possono richiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione della non negatività da parte del Seggio, il controllo sul campione B. il controllo sul campione B viene effettuato dallo stesso laboratorio che ha esaminato il campione A; la contrada e le persone responsabili possono richiedere che all’esame sia presente un consulente di fiducia.
Art.13 costo esami
Il costo degli esami di laboratorio sul campione A è sostenuto dal Seggio di Sant’Antonio, il costo degli esami sul campione B è sostenuto dal richiedente stesso, che ne abbia titolo.
Art.14 somministrazione farmaci
Al momento della pre-visita il responsabile del cavallo deve comunicare, servendosi dell’allegato 1 o 1 bis del regolamento generale, l’eventuale somministrazione di farmaci al cavallo in caso di patologie antecedenti. Il modulo deve essere consegnato alla Commissione Veterinaria. La mancata compilazione, al momento della pre-visita, dell’allegato 1 o 1 bis del regolamento generale equivale a dichiarazione che nessun farmaco è stato somministrato al cavallo. Successivamente alla pre-visita solo la Commissione veterinaria può autorizzare la somministrazione di farmaci., previa richiesta scritta attraverso compilazione allegato A regolamento antidoping.
Art.15 commissione scientifica
Il Seggio di Sant’Antonio – qualora lo ritenga necessario o quando lo richieda una Contrada in sede di ricorso – provvederà a nominare una Commissione Scientifica, composta da tre esperti, che dovrà determinare la gravità delle infrazioni al Regolamento, secondo quanto specificato al successivo art.16. La Commissione Scientifica comunicherà al Seggio il grado di infrazione accertata sia sul campione A che sul campione B. Le spese relative ai compensi per i componenti della Commissione Scientifica sono a carico della/e Contrada/e per la/e quale/i sia stata riscontrata una non negatività solo in caso di doping A e B di cui al successivo art. 16. In caso di ricorso le spese sono a carico della parte soccombente.
Art.16 infrazioni
Competente ad applicare le sanzioni conseguenti ad infrazioni al presente Regolamento è il Seggio di Sant’Antonio. Le infrazioni al regolamento sono determinate per gravità e secondo la gradualità come di seguito specificata: Medication B: sostanze rispetto alle quali i cavalli possono essere stati accidentalmente esposti, includendo alcuni contaminanti dietetici ed antinfiammatori non steroidei e simili, con limiti di cui al successivo punto 4 ovvero una sola molecola. Medication A: sostanze che potrebbero influenzare la performance diminuendo il dolore e tutte le sostanze terapeutiche incluse nella lista di cui all’art. 2 del presente Regolamento e non comprese tra quelle previste per le categorie Medication B, Doping B e Doping A. Doping B: analettici respiratori (incluse metilxantine) e farmaci attivi sul sistema nervoso. Doping A: sostanze, cocktail di sostanze ( ovvero 2 o più molecole anche di categoria Medication B , Medication A e Doping B ancorchè somministrate in virtù di patologie antecedenti e regolarmente dichiarate ai sensi dell’art. 14 del presente Regolamento), che possono influire sulla performance del cavallo: sostanze mascheranti trattamenti illeciti, sostanze con nessun uso generalmente accettato in competizioni di cavalli, sostanze usate per accrescere o diminuire la sensibilità degli arti o parti del corpo, a titolo esemplificativo e non esaustivo ormoni steroidei, anabolizzanti, stupefacenti ed anestetici locali.
Art.17 sanzioni
Il seggio di Sant’Antonio provvederà a comminare le sanzioni seguenti:
S1 – per le infrazioni relative e sostanze di cui al punto 1 del precedente articolo: sanzione pecuniaria alla Contrada di 500 € ( cinquecento) alla contrada, 3500 € ( tremilacinquecento) al responsabile cavallo. Esclusione dall’ordine di arrivo.
S2 – per le infrazioni relative di cui al punto 2 del precedente articolo: sanzione pecuniaria alla Contrada di 2000 € (duemila), 4000 € (quattromila) al responsabile cavallo. Esclusione dall’ordine di arrivo.
S3 – per le infrazioni relative di cui al punto 3 del precedente articolo: sanzione pecuniaria alla Contrada di 3000 € ( tremila) alla contrada, 5000 € (cinquemila) al responsabile cavallo. Esclusione dall’ordine di arrivo.
S4 – per le infrazioni relative di cui al punto 4 del precedente articolo: sanzione pecuniaria alla Contrada di 4000 € ( quattromila) alla contrada, 5000 € (cinquemila) al responsabile cavallo. Esclusione dall’ordine di arrivo.
In caso di rifiuto a sottoporre il cavallo ai prelievi antidoping al termine della propria gara (batterie, recupero o finale) verrà applicata la sanzione S4. Il Seggio di Sant’Antonio nell’applicare le sanzioni terrà conto dell’eventuale recidiva e di eventuali aggravanti e/o attenuanti. In caso di falsa dichiarazione relativa alla comunicazione di cui all’allegato A e alla compilazione dell’allegato1 o 1 bis, di cui all’art. 14 del presente Regolamento, verrà applicata la sanzione S4.
Art.18 termine per l’accettazione regolamento
L’accettazione del Regolamento antidoping da parte della Contrada e del responsabile cavallo è obbligatoria e deve essere formalizzata mediante la sottoscrizione del presente regolamento ( vedi allegato 4 regolamento generale) entro e non oltre: 8 dicembre dell’anno precedente al palio per le Contrade. La domenica prima del Palio dopo il sorteggio delle batterie per il responsabile cavallo. La non osservanza di questo articolo comporta la non iscrizione al Palio .
Art.19 rinvii
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento del Seggio di Sant’Antonio Buti. Il presente Regolamento antidoping sostituisce quello precedente.
Allegato A modulo di richiesta per l’autorizzazione alla somministrazione di medicinali da compilare a cura del veterinario che richiede l’autorizzazione (allegare certificazione dei trattamenti effettuati o della richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti)
PALIO DELLE CONTRADE DI BUTI 2012 data…………………….. NOME DEL CAVALLO………………………………………………………………………………… NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL CAVALLO…………………………………………………. PERSONA RESPONSABILE ……………………………………………………………………………. CONTRADA……………………………………………………………………………………………….. ⌂ CON LA PRESENTE CHIEDO L’AUTORIZZAZIONE A TRATTARE IL CAVALLO ⌂ CON LA PRESENTE DICHIARO DI AVER TRATTATO IL CAVALLO PER CONDIZIONI CHE RICHIEDEVANO L’INTERVENTO URGENETE
(barrare la casella interessata)
MOTIVO DEL TRATTAMENTO……………………………………………………………………………..
MEDICINALI USATI ……………………………………………………………………………... (tipo e dosi)
VIE DI SOMMINISTRAZIONE ……………………………………………………………………………...
DATA E ORA DELLA SOMMINISTRAZIONE …………………………………………………………….. nome e timbro del veterinario:………………..................... ⌂ IL TRATTAMENTO E’ STATO AUTORIZZATO ⌂ IL TRATTAMENTO NON E’ STATO AUTORIZZATO
COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE E’ STATA CONSEGNATA AL PRESIDENTE DEL SEGGIO E AL LABORATORIO D’ANALISI INCARICATO PER CONTO DELLA COMMISSIONE VETERINARIA (nome del veterinario)…………………………..
firma data ………………………………………………… ……………………………………….
N.B.: la falsa dichiarazione di cui all’art. 17 è da intendersi come non corrispondenza della tipologia di farmaco preventivamente comunicato (sia nell’allegato 1 o 1 bis che in questo) rispetto al farmaco rilevato negli esami dei campioni prelevati. |